Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12578/2017, i due terzi della spesa per la riparazione o per la ricostruzione del lastrico solare di uso esclusivo, non sono a carico di tutti i condomini, pur in presenza di parti comuni nella proiezione verticale sottostante, bensì solo e comunque di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione, cui il lastrico stesso funge da copertura.