Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12578/2017, i due terzi della spesa per la riparazione o per la ricostruzione del lastrico solare di uso esclusivo, non sono a carico di tutti i condomini, pur in presenza di parti comuni nella proiezione verticale sottostante, bensì solo e comunque di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione, cui il lastrico stesso funge da copertura.
Come anticipato, a tale valutazione è arrivata la Suprema Corte con l’ordinanza n. 12578/2017, dopo che i condomini di un’altra scala si erano visti coinvolti nelle spese in base alla sentenza della Corte d’appello, che aveva seguito invece il ragionamento opposto a quello di legittimità.
La pronuncia emessa in appello, invece, spiega la Cassazione nelle sue motivazioni, entra in contrasto aperto con la giurisprudenza consolidata, secondo cui cui l’articolo 1126 del Codice civile si riferisce ai proprietari di unità immobiliari di titolarità individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, cui funge da copertura, con la sola esclusione dei condomini “ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto”.
Dunque, gli Ermellini rammentano come l’obbligo di partecipare alle spese per la riparazione del lastrico solare non possa derivare dalla sola, e generica, qualità di condomino, come invece aveva stabilito la Corte d’appello, bensì – si legge ancora nelle motivazioni della sentenza – “dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione”. Ad ogni modo, è ben possibile che il regolamento condominiale stabilisca una diversa ripartizione, ma solamente (e non era questo il caso su cui si sono espressi i giudici della Corte in questa fattispecie) se venga adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale di cui sopra.